Il trattamento dei dati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

La situazione di ermegenza sanitaria per il coronavirus determina in questi giorni un’attività di trattamento dati che, fino a poco tempo fa, poteva essere considerata come un’ipotesi remota, quasi di scuola.

Ossia quella prevista dall’art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento (UE) 2016/679 che testualmente recita: «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale».

Molti interpreti si sono accorti di questa disposizione alla lettura del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” pubblicato in G.U. n. 62, il 9 marzo 2020, ed in vigore dal 10 marzo 2020.

Per comprendere cosa cambia, in questa particolare situazione, per il trattamento dei dati personali particolari, per finalità di emergenza sanitaria, esaminiamo allora lo stato dell’arte della recentissima normativa.

Cosa (apparentemente) cambia

Occorre precisare che cambia poco o nulla per il trattamento dei dati per finalità e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Infatti, nel Decreto Legge n. 14/20, all’art. 14 prima ed ora nella Legge 27/2020, art.17-bis, viene ripreso quanto già previsto nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito O.C.D.P.C.) n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata in G.U. n. 32 in data 8 febbraio 2020 rispetto alla quale, la nostra Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, aveva espresso parere favorevole con Provvedimento n. 15 del 2 febbraio 2020.

Con l’O.C.D.P.C. succitata è stata consentita la possibilità di realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali/dei dati particolari ed anche giudiziari necessari per l’espletamento della funzione di Protezione Civile, connessa all’insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Questo ha consentito, ove necessario — e da un mese a questa parte — un flusso di scambio di dati tra i soggetti individuati dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, meglio noto come Codice della Protezione Civile, agli artt. 4 e 13.

Tali soggetti sono rappresentati da tutti i componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e delle Strutture Operative ad esso connesse.

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